Legge di stabilità: cosa cambia per la Sanità?

Con la legge di stabilità 2016 sono state approvate le disposizioni che le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie devono attivare per la prevenzione e gestione del rischio clinico.

La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale, perché consente maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

Viene previsto che tutte le strutture sanitarie pubbliche e private attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio (risk management). L’attività di gestione del rischio sanitario verrà coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Nel seguito i tre commi della legge di stabilità riportati integralmente:

538. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

539. Per la realizzazione dell’obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l’esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all’attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271;

b) rilevazione del rischio di in appropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

540. L’attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Alcuni punti del dispositivo di legge vanno sicuramente evidenziati in quanto comportano ricadute significative per le strutture sanitarie:

  • L’utilizzo dell’audit quale metodologia preferenziale per l’analisi dei processi;
  • Il ricorso alle segnalazioni anonime dei near miss (quasi errori) quale strumento per evidenziare le criticità più frequenti;
  • L’indicazione che alle registrazioni della gestione del rischio clinico (rapporti di audit, segnalazioni di eventi ecc.) si applica l’articolo 220 del c.p.p. di cui al DLGs 28/7/1989 n.271 ( 220 Attività ispettive e di vigilanza 1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del Codice);
  • Facilitazione dell’emersione della medicina difensiva;
  • Gestione del contenzioso e dei sinistri (compresa la SIR);
  • Gestione del rischio affidata a personale medico con specializzazione di igienista;

Il sistema informatico TaleteWeb ha previsto con largo anticipo quanto disposto dalla legge di stabilità 2016, permettendo con le applicazioni “Rischio Clinico” e Contezioso e Sinistri” una efficiente gestione informatizzata di tutti gli aspetti contemplati dalla legge e dalle linee guida AGENAS che definiscono i nuovi criteri che le Regioni dovranno seguire per l’accreditamento istituzionale.