CORTE DI CASSAZIONE E CONSENSO INFORMATO

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18283/2021, è tornata sul tema del Consenso Informato, accogliendo il ricorso di un paziente che aveva chiesto il risarcimento del danno contro l’Azienda Ospedaliera e il medico che lo aveva in cura.

La pretesa risarcitoria del ricorrente si fonda sulla condotta negligente del medico oculista che gli aveva somministrato una terapia farmacologica senza monitorarlo prima e dopo il trattamento stesso. Cosa che gli aveva procurato un’insufficienza renale. Il ricorrente sostiene, tra l’altro, di non essere stato correttamente informato, altrimenti avrebbe potuto scegliere di non proseguire il trattamento terapeutico prescritto e decidere di salvare la funzionalità epatica in luogo di quella visiva.

Già la Cassazione era intervenuta nel 2019 con la Sentenza n. 32124 affermando che “l’acquisizione da parte del medico del Consenso Informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiesto, assumendo autonoma rilevanza ai fini della eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente”.

Ci troviamo quindi in presenza di due distinti diritti. Infatti, il Consenso Informato riguarda il diritto fondamentale della persona ad esprimere una consapevole adesione al trattamento terapeutico proposto (Corte Costituzionale con Sentenza n. 438/2008).

Il Trattamento Medico Terapeutico attiene alla tutela del fondamentale diritto alla salute.

Nel dettaglio, l’informazione fornita dal medico in ordine al Consenso Informato dovrà riguardare il possibile verificarsi dei rischi di un esito negativo dell’intervento, e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente; ma anche il possibile mancato miglioramento.

Sempre secondo la Corte di Cassazione “la struttura ed il medico hanno il dovere di informare il paziente circa la natura dell’intervento, i suoi rischi, la portata di possibili e probabili risultati conseguibili, nonché delle implicazioni verificabili, esprimendosi in termini adatti al livello culturale dell’interlocutore, adottando un linguaggio a lui comprensibile, secondo il relativo stato soggettivo e il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone”.

La Cassazione ha anche stabilito che “la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto, e il professionista o la struttura sanitaria non possono omettere di fornirgli tutte le informazioni necessarie”.

L’obbligo di acquisire il Consenso Informato dal paziente è a carico della struttura sanitaria e del medico; e a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente sarà onere della struttura e del medico provare l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che si possa presumere il rilascio del Consenso Informato sulla base delle qualità personali del paziente.

Infine, trattandosi di Danno Non Patrimoniale, la Cassazione ricorda che la prova del medesimo danno può essere fornita dal danneggiato con ogni mezzo e dunque anche a mezzo di presunzioni.

 

Articolo di: Corrado Moschitti